ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA IMPIANTI DI UTENZA GAS
DELIBERA N. 40/04 DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS
Dal 01/04/07 sono entrate in vigore le nuove procedure in materia di accertamento della sicurezza degli impianti gas metano stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con delibera n. 87 del 14/07/06 che ha ulteriormente integrato la delibera n. 40 del18/03/04, nonché i nuovi moduli da presentare per ottenere l’attivazione della fornitura per i nuovi impianti.
Inizialmente sono soggetti alle disposizioni sull’accertamento della sicurezza degli impianti gas soltanto gli impianti nuovi, con estensione dal 01/04/08 agli impianti modificati e alle riattivazioni di utenza e successivamente, con provvedimento che definirà le procedure non ancora emanato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, anche agli impianti in servizio.
Per l’attivazione della fornitura gas nei nuovi impianti dovranno essere consegnati dal cliente i seguenti modelli:
- “Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas” (Allegato H alla delibera 40/04) compilato e sottoscritto dal cliente finale; con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari ad individuare l’impianto da attivare, il Cliente si impegna a non utilizzare l’impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che l’installatore non abbia rilasciato la “Dichiarazione di Conformità”, prevista dalla Legge n. 46/90.
- “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto” (Allegato I alla delibera 40/04) compilato a cura dell’installatore, a cui dovranno essere allegati: progetto (solo per impianti con obbligo di progetto), relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schema di impianto realizzato, riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali o visura camerale nella quale siano riportati i medesimi requisiti.
A seguito di questa attività di accertamento i tempi massimi previsti per l’installazione del contatore e l’attivazione della fornitura sono pari a 10 giorni lavorativi per i contatori fino alla classe G25 e a 15 giorni lavorativi per i contatori di classe G40 o superiore.
I tempi decorrono dalla consegna della documentazione suddetta completa.
Per l’attività di accertamento della documentazione verrà addebitato al cliente finale un importo, al netto delle imposte, così stabilito dall’Autorità:
€ 40,00 per gli impianti con portata termica fino a 34,8 kw;
€ 50,00 per gli impianti con portata termica superiore a 34,8 kw e fino a 116 kw;
€ 60,00 per gli impianti con portata termica superiore a 116 kw.
Una volta consegnati i suddetti modelli l’accertatore della società Acquambiente Marche Srl provvederà ad effettuare i controlli sulla documentazione presentata.
- In caso di esito positivo, verrà attivata la fornitura.
- In caso di esito negativo, l’Azienda Distributrice non potrà provvedere all’attivazione della fornitura e dovrà essere presentata una nuova richiesta di attivazione, dopo che l’installatore avrà provveduto ad eliminare tutte le non conformità riscontrate ed indicate in una apposita comunicazione che verrà inviata dall’Azienda Distributrice. In caso di nuova richiesta di attivazione e di nuovo accertamento potrà essere richiesto nuovamente il pagamento di € 40,00 / € 50,00 / € 60,00, come sopra precisato.
Se entro 30 giorni lavorativi dalla data di avviamento della pratica di attivazione della fornitura da parte dell’Azienda Distributrice non perviene a tale Azienda tutta la documentazione di cui sopra, ma almeno i moduli Allegato H e Allegato I, unitamente alla copia del certificato o della visura che attesta l’abilitazione dell’installatore ai sensi della Legge n. 46/90 (nei casi richiesti), la fornitura di gas viene comunque attivata, con addebito dell’importo sopra indicato (€ 40,00 / € 50,00 / € 60,00). Tuttavia l’Azienda Distributrice notificherà al Comune, nel cui territorio si trova l’impianto gas, che non è stato possibile effettuare l’accertamento e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell’impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune. In caso di verifica da parte del Comune, saranno addebitati da parte della Società di Vendita ulteriori € 60,00, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere ulteriori costi connessi alla verifica. Inoltre, in caso di esito negativo di tale verifica, il Comune potrà, oltre a comminare le sanzioni previste dalla legislazione vigente, imporre all’Azienda di Distribuzione la sospensione della fornitura di gas all’impianto.
La delibera 87/06 ha introdotto anche due ulteriori allegati: In caso di riattivazione della fornitura gas sospesa dal Distributore a seguito di dispersione di gas sull’impianto interno occorre, come già in precedenza, consegnare perfettamente compilato l’ Allegato E. Raccomandiamo, inoltre di conservare copia di tutta la documentazione inviata all’Azienda di Distribuzione da esibire nel caso di successiva verifica in loco dell’impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune. La delibera n. 40/04 non si applica agli impianti di utenza alimentati a gas destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali. Tutta la documentazione stabilita dalla delibera n. 40/04 e 87/06 dovrà essere trasmessa alla Società di Distribuzione Acquambiente Marche Srl con sede in via Ho Chi Minh, 8 nel Comune di Castelfidardo (AN).