Allaccio alla pubblica fognatura

Visto l’art. 38, comma 1, del Regolamento del Servizio Idrico Integrato – A.T.O. 3 Marche Centro- Macerata:

Art. 38 Obbligo di allaccio alla rete fognaria

  1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, posti all’interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente essere immessi nella medesima a mezzo di apposita canalizzazione e, ove necessario, mediante stazione di sollevamento, qualora il tracciato minimo, individuato dal gestore, dal confine di proprietà alla pubblica fognatura, sia inferiore a 100 m, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie.”.

Preso atto dell’art. 39, comma 1, 2 e 2-bis del citato Regolamento:

“Art. 39. Modalità di esecuzione dell’allaccio fognario

  1. L’allaccio degli scarichi alla pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, delle prescrizioni del gestore e degli Enti coinvolti (Comune, Provincia, ANAS, privati, ecc.) in relazione alle aree pubbliche o private interessate, nonché nel rispetto dell’art. 41 delle NTA del PTA.
  2. L’allacciamento di qualsiasi scarico alla pubblica fognatura è subordinato all’ottenimento del “Parere preventivo sullo schema fognario” ai sensi dell’art. 62.
  3. bis. Oltre che nei casi di nuovo allacciamento, la richiesta di “Parere preventivo sullo schema fognario” dovrà essere inoltrata al gestore anche nei seguenti casi:

- collegamento di un impianto interno di fognatura ad un allacciamento esistente mai utilizzato;

- allaccio su area privata della fognatura interna a servizio di un nuovo immobile con quella di un edificio provvisto di allaccio alla pubblica fognatura;

- regolarizzazione di uno scarico già attivo, ma sprovvisto di autorizzazione o di nulla osta rilasciata dal Comune o dal gestore ai sensi del regolamento previgente in data posteriore all’anno 1999;

- modifica degli impianti fognari interni di edifici esistenti ed allacciati alla pubblica fognatura in occasione di interventi di ampliamento, di ristrutturazione o di risanamento conservativo comportanti una variazione quali-quantitativa delle acque reflue prodotte, del numero di Abitanti Equivalenti potenziali o del numero delle unità immobiliari del fabbricato;

- cambio di destinazione d’uso con conseguente modifica delle caratteristiche qualiquantitative delle acque reflue prodotte.

Nel caso di fabbricati con più proprietari, la richiesta del “Parere preventivo sullo schema fognario” dovrà essere presentata da un solo soggetto in rappresentanza degli altri o dell’amministrazione se presente.”

Per ottenere il “nulla osta” per l’allaccio alla pubblica fognatura vanno compilati i seguenti moduli, a seconda della tipologia delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura, ed inviati all’indirizzo PEC [email protected] o all’indirizzo mail [email protected]

 

ALLACCI SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA CIVILE ABITAZIONE

 

ALLACCI SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE DA ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Acque reflue domestiche

Nel caso in cui l’attività produttiva rientri nelle condizioni riportate nell’art. 27 delle NTA del PTA della Regione Marche, le acque reflue scaricate sono da considerarsi domestiche e lo scarico di tale tipologia di acque in fognatura è sempre ammesso nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato Aato 3 Marche Centro – Macerata, nel quale, all’art. 64 si riporta quanto segue:

“Art. 64. Autorizzazione allo scarico

  1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, in base al comma 4 dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006, sono sempre ammessi nell’osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento ed in conformità con l’art. 27, cc. 2, 3 e seguenti delle NTA del PTA; in particolare il rispetto delle prescrizioni presenti nel Parere preventivo sullo schema fognario è condizione sufficiente per l’ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura.

Pertanto va esclusivamente compilato il modulo “Parere preventivo sullo schema fognario-utenza domestica” in cui si dichiara che il ciclo produttivo non genera acque reflue.

Acque reflue assimilate alle domestiche

Nel caso in cui l’attività produttiva rientri nelle condizioni riportate nell’art. 28 delle NTA del PTA della Regione Marche, le acque reflue scaricate sono da considerarsi assimilate alle domestiche e lo scarico di tale tipologia di acque in fognatura è ammesso, previa comunicazione presentata al SUAP ai sensi del DPR 160/2010, resa sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si evidenzia inoltre quanto riportato al comma 1bis dell’articolo 28:

1 bis. In applicazione dell’art.3 del DPR 59/2013:

  1. nel caso in cui l’impianto abbia un solo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è fatta salva la facoltà del gestore dell'impianto di avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) per il titolo di cui all’art.3, comma 1, lett. a, dello stesso DPR 59/2013;
  2. nel caso in cui sia necessaria l’autorizzazione unica ambientale (AUA) per gli altri titoli di cui all’art. 3, comma 1 dello stesso DPR 59/2013 la dichiarazione per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, deve essere ricompresa nella stessa AUA.”

Pertanto va compilato il modulo “Parere preventivo sullo schema fognario-utenza assimilata”, nel quale si dichiara che verrà trasmessa comunicazione al SUAP, redatta sottoforma di autodichiarazione, circa l’assimilabilità delle acque reflue scaricate. Il parere di Acquambiente Marche verrà ricompreso o meno nell’AUA secondo quanto riportato nel detto art. 28, comma 1bis.

La dichiarazione di assimilabilità, una volta ricevuta, è soggetta all’approvazione, approvazione con prescrizione, o diniego da parte di Acquambiente Marche Srl.

 

ALLACCI SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Sono considerate acque reflue industriali: “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento” (art. 74, comma 1, lett. h, D.Lgs 152/2006).

Gli scarichi derivanti da attività produttive che non rientrano nei casi riportati negli art. 27 e 28, sono da considerarsi scarichi di acque reflue industriali e perciò soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31 delle NTA del PTA della Regione Marche. Tali scarichi sono disciplinati dall’Autorizzazione Unica Ambientale.

Pertanto, nel caso in cui si tratti di una nuova utenza, che necessità quindi di un nuovo allaccio alla pubblica fognatura, va prima di tutto ottenuto il “nulla osta” per l’allaccio alla pubblica fognatura, compilando il modulo “Parere preventivo sullo schema fognario-utenza industriale” ed inviandolo agli indirizzi sopra indicati.

Ottenuto il parere preventivo sullo schema fognario va trasmessa, tramite SUAP, istanza di AUA per scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (si veda la sezione autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura).

 

ATTENZIONE

Tra la modulistica allegata a questa sezione si mettono a disposizione gli schemi tipo da seguire per l’allaccio alla pubblica fognatura, sia per le utenze domestiche che per quelle industriali, estrapolati dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato – A.T.O. 3 Marche Centro- Macerata.

Si evidenzia che l’inizio dei lavori va comunicato tramite gli indirizzi sopra indicati, utilizzando il modulo “Richiesta sopralluogo ai lavori di allacciamento alla fognatura”, in modo da consentire al gestore di effettuare le verifiche di competenza.

 

 

Acquambiente Marche
Acquambiente Marche